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Igienista dentale …….”Il vittimismo non paga”

Cari amici e colleghi, in questo periodo di riposo forzato per la categoria degli Igienisti Dentali, capita di passare più tempo sui social network e di leggere “la qualunque”.

Oggi mi sono imbattuto in un post di una collega che conosco e stimo, la quale faceva notare come ieri 9 aprile 2020 nella consueta diretta delle 18 il Prof. Locatelli, presidente del consiglio superiore di sanità cita quale esempio di alto rischio di contagio negli studio odontoiatrici la figura delle ASO che evidentemente e giustamente ha un altissimo rischio di contagio rispetto ai silvicoltori (coloro che curano i boschi).

Apriti cielo, fulmini e saette, sotto il post della collega uno sciorinare di commenti:

  1. ma come il Prof. Locatelli cita le Aso e non cita gli Igienisti Dentali?
  2. ma non sa che uno studio americano ci pone al primo posto come rischio di contagio?
  3. ma forse il Prof. Locatelli non conosce la figura dell’Igienista Dentale e via dicendo
  4. fino ad arrivare a chi ironizza sul mancato intervento delle associazioni di categoria e degli ordini, aggiungendo due emoticon a fine commento raffiguranti due pagliacci.

Andiamo per ordine ed analizziamo quello che è accaduto:

Il Prof. Locatelli ha semplicemente fatto un paragone  tra due categorie di lavoratori che possano chiamarsi X o Y anziché A o B, due categorie di ambito diverso, è lapalissiano che tra un ASO e un SILVICOLTORE la professione o il professionista più esposto sia l’aso, vogliamo dargli torto? credo che oltre a non volergli dargli torto, non potremmo perché ha ragione

Diverso sarebbe stato se il Prof. Locatelli avesse detto: Tra l’igienista dentale e l’Aso la figura più esposta al contagio è l’Aso, allora si potevamo entrare nel merito della discussione perlomeno per chiedere lumi al Prof. del perché potesse pensare questo, considerate le diverse competenze dell’Igienista Dentale che lavora nel cavo orale a differenza delle mansioni dell’Aso che si svolgono lontani dal “campo operatorio” quindi da cavo orale. In questo caso si, sarebbe stato diverso e sarebbe stato giusto chiedere spiegazioni a difesa dei professionisti Igienisti Dentali  e della professione

Cari colleghi ma davvero credete che se qualcuno non  cita la nostra professione significa ci vuole male o che non la conosca? non vi sembra che questo sia un tipico atteggiamento di puro vittimismo? e secondo voi intervenire per chiedere al Prof. Locatelli di usarci come esempio ci darebbe qualcosa in più di quello che siamo?.

Io credo che si sia alzato un polverone sterile ed improduttivo, pur non condividendo le opinioni di chi si sta stracciando le vesti per la mancata “citazione” rispetto la sua idea.

Questa è la mia: IL VITTIMISMO NON PAGA!

Mimmo PIGNATARO

 

Delibera di autoformazione e recupero crediti ECM del 27 settembre 2018

 

lo scorso settembre la commissione nazionale per la formazione continua della agenzia nazionale dei servizi sanitari ha deliberato quanto segue:

  1. Viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l’accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire sul portale del COGEAPS.

I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile.

Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. Tutti i professionisti hanno facoltà di avvalersi del recupero dei crediti per il soddisfacimento dell’obbligo formativo del precedente triennio, fermi restando eventuali adempimenti normativi specifici previsti da normativedi legge.

  1. La percentuale di crediti formativi acquisibili mediante auto formazione è aumentata dal l0 al 20 per cento per il triennio 2017-2019.
  1. Ogni anno il COGEAPS fornirà agli Ordini e alle Federazioni, un resoconto contenente l’obbligo formativo, i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti nell’ultimo anno, nonché i crediti spostati di competenza dal triennio 2017-19 a quello 2014-16, dai singoli professionisti sanitari iscritti agli Ordini.
  1. Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell’obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l’acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal l o gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l’obbligo di formazione continua decorre dal l  gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all’Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l’obbligo di formazione decorre comunque dal l  gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l’iscrizione all’Ordine.

La gestione economica dello studio odontoiatrico: il valore aggiunto dell’igienista dentale

In ambito sanitario non può essere demandato tutto ad un click o ad un monitor. Il bisogno non sarà mai “indotto” ma reale e, nel corso della vita, prima o poi, tutti avranno bisogno di cure.
Lo studio odontoiatrico ormai si configura come azienda, creata da chi, disponendo di competenze, abilità professionali e risorse, si propone per soddisfare i bisogni degli utenti. Diventa indispensabile quindi dare allo studio una strutturazione aziendale che permetta all’imprenditore di recuperare il capitale investito, agli operatori che in esso prestano la loro opera di percepire un reddito, al paziente/cliente di soddisfare il proprio bisogno. Se di base mancano conoscenze e abilità professionali, nessuna strategia aziendale consentirà allo studio odontoiatrico di resistere all’attuale mercato, spesso concentrato sul basso costo delle prestazioni. Lo studio odontoiatrico deve certamente tenerne conto, offrendo la soddisfazione dei bisogni con modalità più efficaci ed efficienti dei competitor, dove per efficacia si intende la qualità del servizio erogato e per efficienza la capacità di erogare un servizio con il massimo utile al minimo costo.
Solo la combinazione dei queste due azioni genererà “l’ottimizzazione” dei processi e della produzione.
Un errore che spesso si commette è la cosiddetta “marketing miopia”, che porta a focalizzare l’attenzione solo sul prodotto o sulle capacità professionali e non sui bisogni reali del cliente/paziente.
Un modello che può essere utilizzato per definire il business di uno studio odontoiatrico è l’Analisi di Pianificazione Strategica Tridimensionale di Derek F. Abell (Harvard University) dove sui tre assi cartesiani troviamo: funzioni d’uso (l’analisi dei bisogni dei clienti: che cosa?), categoria di clienti (chi?) e tecnologia (come?). A queste funzioni se ne potrà successivamente aggiungere una quarta, ovvero l’area geografica.
La definizione del business influenza la scelta degli obiettivi da raggiungere secondo la possibilità di sviluppo degli stessi in base al servizio/prodotto erogato.
Nello studio odontoiatrico si produce un servizio che non ha cicli di vita, nel senso che non ha tempi di produzione, di maturazione e di declino differenziati. Questo è un punto fermo sul quale basare tutta la strategia di marketing e business.
Il vantaggio di avere in studio l’Igienista Dentale

La presenza di figure professionali specializzate valorizza l’immagine dello studio odontoiatrico, oltre a garantire una migliore copertura della richiesta del bisogno da parte dei pazienti /clienti. L’igienista dentale è fornitore del servizio di igiene e prevenzione orale, che non conosce cicli di declino. Queste prestazioni, nell’ottica di una matrice di portafoglio, darebbero allo studio odontoiatrico la possibilità di attingere continuamente a quote di mercato con redditività economica costante ed alta, creando due vantaggi: risposta immediata e professionale al bisogno del paziente senza distogliere l’odontoiatra dalle sue attività diagnostiche, cliniche e riabilitative; fidelizzazione dei pazienti, attraverso sedute di richiami e costante monitoraggio della salute orale. Questo tipo di organizzazione permetterebbe allo studio di offrire un servizio altamente professionale dove ogni specialista, nel rispetto delle proprie competenze, offrirebbe al paziente la desiderata… soddisfazione percepita.

Domenico Pignataro
Consigliere Nazionale AIDI

Diabete: i numeri spaventano, ma l’igiene orale potrebbe essere la risposta

I numeri del diabete fanno paura: 371 milioni di persone affette da diabete nel 2012, con una crescita del 91% negli ultimi 10 anni, tanto che si arriva a parlare di una vera e propria pandemia.
Ma se la cura tarda ad arrivare, a costo di sembrare ripetitivi, la migliore resta sempre la prevenzione. E questa, oltre ad avvalersi di uno stile di vita corretto, pare passi anche dall’igiene orale. Sì, per quanto possa sembrare strano, è proprio quanto discusso dagli esperti riuniti a Milano per un Simposio Internazionale organizzato da Sunstar Foundation e dal Joslin Diabetes Center, la più importante organizzazione mondiale che si occupa di clinica e ricerca nell’ambito del diabete.

Oggi, il legame che sussiste tra il diabete e la parodontite è ben noto. Sono numerosi gli studi che hanno suggerito come la parodontite sia collegata a un peggioramento del controllo glicemico negli individui affetti da diabete. Oltre a ciò, il disturbo che interessa il cavo orale è associato a un maggior rischio di complicanze diabetiche, tra cui le malattie coronariche e cardiache, renali e, infine, a un’aumentata mortalità.
La correlazione è sostanzialmente dovuta al processo infiammatorio tipico della malattia parodontale che, anche se si manifesta a livello locale, ha delle ricadute a livello sistemico, andando a peggiorare l’insulino-resistenza e aprendo le porte anche al diabete.
Il legame malattia parodontale e diabete, poi, è ambivalente, ossia la malattia parodontale può influire sul diabete e chi soffre già di diabete può sviluppare la malattia parodontale.

La malattia che intacca la salute delle gengive, si sa, nei casi più gravi arriva a causare la perdita dei denti, con serie conseguenze sulla capacità di alimentarsi e sulla qualità della vita e della salute generale.
Una volta compresi i meccanismi a doppio senso che legano diabete e malattia paradontale, risulta perciò di assoluta importanza sviluppare strategie di screening al fine di trattare i pazienti da diverse prospettive, per poter agire in senso preventivo e sinergico su entrambi i fronti.

Dato che la parodontite in pazienti con diabete non controllato può portare a complicanze, è necessario che dentisti e igienisti dentali siano coinvolti nel trattamento dei pazienti diabetici insieme a diabetologi, nutrizionisti e medici di base. In questo contesto, gli specialisti del settore dentale non devono limitarsi alla cura delle malattie parodontali, ma devono anche informare i pazienti sull’importanza dell’alimentazione, della riduzione del peso corporeo e dell’attività fisica: tutti fattori-chiave in un buon controllo glicemico. Un’alimentazione a basso indice glicemico (IG) e ricca di antiossidanti, per esempio, migliora direttamente sia l’insulino-resistenza che le malattie parodontali perché agisce in senso antiinfiammatorio: non dimentichiamo che, di fatto, la parodontite è un’infiammazione che si manifesta a livello gengivale ma che può estendersi ad altri organi.

I dentisti e igienisti dentali possono arrivare persino a rivestire un ruolo specifico nell’identificare i pazienti a rischio di diabete: è in pubblicazione uno studio condotto da Robert J. Genco, Emerito Professore di Biologia Orale e Microbiologia della  State University of New York di Buffalo, su 1021 pazienti in cui la salute orale è stata monitorata insieme ad un controllo dei livelli glicemici. Di questi, il 40% era affetto da malattia parodontale, ma la cosa sorprendente è che nel 12% dei casi i pazienti monitorati non sapevano di avere il diabete o  di essere in uno stadio pre-diabetico.  E, come ha sottolineato Maurizio Tonetti, Direttore esecutivo di European Research Group on Periodontology (ERGOPerio): «Diabete e malattia parodontale condividono molti fattori di rischio predisponenti: l’età, l’obesità, l’isulinoresistenza, l’infiammazione, ma i cosiddetti pazienti “middle aged”, in cui si può ancora fare con efficacia un’attività di prevenzione di queste patologie, non vanno spesso dal medico, mentre si recano regolarmente dal dentista!».
Un nuovo approccio interdisciplinare, dunque, per creare nuove opportunità di diagnosi precoce e prevenzione primaria.
fonte: la Stampa Salute

Missione Prevenzione

https://www.youtube.com/watch?v=JeWyaeC03xc

CRISI ODONTOIATRIA

Studi affetti da crisi economica e d’identità. Ecco il ”piano di trattamento” consigliato dall’esperto USA

 

La maggior parte degli studi dentistici USA ha vissuto negli ultimi 5 anni un calo di redditività.

A rivelarcelo è Roger Levin dentista e consulente aziendale che ha dedicato a questo problema il suo ultimo saggio Practice Turnaround: Succeeding in the New Dental Economy.

Con il termine turnaround, Levin intende il piano di risanamento e di ristrutturazione profonda di uno studio in crisi. Il turnaround verte su due momenti, il primo volto a porre termine alle cause, ove possibile, che hanno portato alla crisi, il secondo teso al perseguimento di un piano di recupero della redditività.

Prendiamo in esame due case history tra quelli presentati da Levin nel suo scritto:

1) Il dott. Brad, 47 anni due figli, ha uno studio che fattura 700.000 $ all’anno. Ha una riserva economica ma non un piano finanziario. A richiesta del cognato decide di investire 400.000 $ in un’attività immobiliare. La situazione economica negativa porta a un calo di pazienti allo studio e contemporaneamente aumentano i bisogni di spesa per il college dei figli. La congiuntura negativa interessa anche l’attività del cognato che non può restituire il capitale che Brad ha investito. Le ripercussioni negative sulla redditività sono immediate.

2) La dott.ssa Dominos, 43 anni tre figli, affermata dentista generalista in una città di 100 mila abitanti riesce ogni anno a mettere da parte il 30% del suo utile e garantire un buon tenore di vita alla famiglia. Non ha mai creato un piano di Marketing per la sua attività. I tempi cambiano rapidamente e nell’ area si istallano tre nuove cliniche dentali in franchising, due di queste sono aperte 10 ore al giorno, sette giorni su sette. In un paio di anni la redditività scende del 25%.

Quattro sono le strategie di cambiamento per poter crescere in una economia in recessione, secondo Roger Levin:

1) Il piano finanziario:

  • monitora i costi fissi che non devono superare il 59% del totali;
  • controlla i flussi di denaro, le variazioni nel tempo degli stipendi dei consumi energetici, manutenzione etc;
  • fai un inventario semestrale del magazzino evita eccedenze o carenze;
  • controlla il fatturato che deriva da fondi o assicurazioni, la variazione e la percentuale sul fatturato totale dello studio;

2) Previeni gli insoluti:

  • Le terapie eseguite e non pagate costano molto allo studio, ammesso che si riescano a recuperare. Occorre dotarsi di un piano di pagamento in modo che si eseguano soltanto cure completamente saldate. E’ necessario fare ricorso al credito al consumo per finanziare le cure dei pazienti.

3) Innova i sistemi di gestione e crea un piano di marketing

  • Quando l’economia è in crescita le agende sono piene di nomi di pazienti. Nei periodi di ristagno non si può crescere utilizzando i vecchi sistemi, occorre innovare dotandosi di nuove tecnologie (software gestionali, radiologia digitale etc) e realizzare un piano di marketing per comunicare con il paziente.

4) Mantenere i pazienti che già abbiamo in studio:

  • Cura il reparto di igiene che garantisce un flusso costante di pazienti: chi ha terminato la seduta di igiene esce sempre dallo studio con l’appuntamento a sei mesi per il controllo.
  • Conferma gli appuntamenti 48 prima, utilizza messaggi di testo, mail o cellulari.
  • Fornisci un servizio ineccepibile cerca sempre di superare le aspettative del paziente per creare il passaparola.

A cura di: Davis Cussotto, odontoiatra libero professionista Twitter @DavisCussotto

 TRATTO DA: http://www.odontoiatria33.it/cont/pubblica/approfondimenti/contenuti/10635/studi-affetti-crisi-economica-didentita.asp

730 PRECOMPILATO

730 precompilato. Le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti di medici e dentisti in tema di invio dei dati sulle spese sanitarie sostenute dai pazienti nel 2015

 

A due giorni dalla prima scadenza indicata (31 gennaio) ed a 12 giorni dell’attuale scadenza definita per l’invio dei dati delle spese sanitarie sostenute dai propri pazienti nel 2015, l’Agenzia delle Entrate, sul sito del Sistema Tessera Sanitaria, ha pubblicato le Faq per supportare medici e dentisti impegnati nell’invio dei dati.

Sostanzialmente nessuna novità rispetto a quanto in queste settimane associazioni di categoria e FNOMCeO avevano consigliato.

Di seguito riportiamo le domande e le risposte pubblicate sul sito Sistema Tessera Sanitaria organizzate dalla redazione di Odontoiatria33 secondo quelle potrebbero più interessare l’odontoiatra.

Chi è tenuto all’invio dei dati

Le spese sanitarie relative all’anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il SSN e dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (anche operanti nella tipologia dello studio associato).
Le spese sanitarie relative agli anni a partire dal 2016 devono essere trasmesse anche da tutte le altre strutture.

Quali dati inviare?

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Come inviare i dati di spesa sanitaria?

I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:

  1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente (funzionalità on line)
  2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
  3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)

Come verificare l’esito della trasmissione dei dati di spesa sanitaria?

Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi. In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.
Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service

È possibile delegare un soggetto terzo all’invio dei dati?

I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi.

I soggetti delegati devono inviare comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell’abilitazione alla trasmissione?

I soggetti delegati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie per il 730 precompilato, non devono inviare alcuna comunicazione via PEC alla Ragioneria Generale dello Stato, in quanto tale comunicazioneè gestita automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria al momento della verifica positiva della richiesta di delega inserita nel medesimo Sistema.

È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri farli inviare dal soggetto delegato?

La doppia modalità è possibile facendo attenzione ad evitare errori o duplicazioni.

Con quale modalità invia lo studio associato di medici?

Il medico rappresentante (anche tramite intermediario delegato) può inviare i documenti fiscali anche per conto dello studio associato, indicando la partita IVA dello studio.

Gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, sono tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle ricevute emesse?

Con riferimento alle prestazioni erogate nel 2015, trattandosi di una fattispecie particolare, gli iscritti all’albo dei medici, non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti ad inviare a Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate. Nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015 è previsto, infatti, che debba essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che ha emesso il documento fiscale. A partire dalle prestazioni erogate dal 2016, anche questi soggetti saranno tenuti a comunicare i dati relativi alle prestazioni sanitare erogate.

I medici odontoiatri nella trasmissione dei dati devono trasmettere le spese riguardanti gli interventi relativi a protesi dentarie con codici distinti rispetto a tutte le altre cure odontoiatriche?

Con il codice SR devono essere comunicati sia gli interventi per cure odontoiatriche sia le spese relative agli interventi per protesi dentarie, con esclusione di quelle per interventi di chirurgia estetica.

Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria con quale codice vanno classificate le spese relative agli interventi e trattamenti estetici?

Le spese relative agli interventi di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “IC”. Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti non chirurgici effettuati con finalità estetiche.

Che cosa deve fare l’erogatore quando il cittadino esercita l’opposizione all’invio della spesa al Sistema TS?

L’art. 3 del DM 31-7-15 precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase:
“Il paziente si oppone alla trasmissione al SistemaTS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.

Vanno trasmesse le spese sanitarie non pagate dall’assistito o dalla compagnia di assicurazione sanitaria nell’anno di emissione della fattura?

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio di cassa”. I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2015.

Sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri che operano all’interno di studi associati o Srl con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015

Gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e odontoiatri, anche se organizzati all’interno di studi associati, sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dal 2015.
Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nell’anno 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Come vanno comunicati gli importi relativi al bollo e all’Iva esposti in fattura?

L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

Come vanno trasmessi i dati relativi ad una prestazione sanitaria erogata nei confronti di un minore nel caso in cui la fattura sia intestata a quest’ultimo?

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico/struttura sanitaria. Nel caso in esame sarà riportato il codice fiscale del minore.

Gli eredi sono tenuti alla trasmissione delle fatture?

No, in quanto gli eredi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono l’accreditarsi al sistema TS.

Vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente?

Considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la spesa non deve essere trasmessa.

Come vanno comunicati i dati da parte delle strutture sanitarie di carattere residenziale, se nella fattura non sono distinte le spese sanitarie rispetto a quelle di comfort?

Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l’intero importo pagato senza distinguere l’importo pagato a titolo di comfort), la spesa va trasmessa con la tipologia “altre spese” (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l’importo di spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate nell’allegato A al decreto ministeriale del 31 luglio 2015.

Le spese relative a fatture per l’emissione di certificati o relative a perizie medico legali (certificati di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo o conseguimento della patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità e per adempimenti amministrativi legati allo stato di invalidità, di buona salute, alle certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali o attestanti l’impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in aule di tribunale per motivi di salute), ancorché comprensive di Iva, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria?

Le spese relative a perizie medico legali e le spese relative all’emissione di certificati attinenti aspetti che riguardano lo stato di salute dell’assistito, documentate mediante fatture intestate all’assistito stesso, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice “SR”, a prescindere dall’applicazione dell’Iva. Vanno inviate cioè tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche. Nel caso dell’attività del medico competente non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica. Ai fini dell’invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Sono tenuti a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica (ad esempio, parafarmacia, rivenditore di articoli sanitari e personale paramedico in possesso di qualifica professionale) e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (ad esempio, ottico, podologo, fisioterapista, odontotecnico, psicologo non medico, nutrizionista, ecc.)?

Rientrano tra i soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2015 le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

fonte:  http://www.odontoiatria33.it/cont/gestione-dello-studio/contenuti/10625/precompilato-risposte-dellagenzia-delle-entrate.asp

NUOVO DDL LAVORO AUTONOMO

Disposizioni in materia di lavoro autonomo. Via libera dal Governo al Ddl per agevolazioni su spese formazione, pagamenti e maternità

 

Ministro Poletti, diritti della foto: Palazzo Chigi

Nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Ddl sul lavoro autonomo. Il provvedimento, spiega una nota di Palazzo Chigi, viaggerà in Parlamento come collegato alla Legge di Stabilità.

Rispetto alle anticipazioni che anche Odontoaitria33  aveva dato sul provvedimento, viene confermata la possibilità per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti della deducibilità del 100% (fino a 10 mila euro) delle spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale ma anche per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro.

Si dovrà invece aspettare la pubblicazione del Ddl per capire se saranno deducibili (nella misura del 50%) anche le spese sostenute per viaggio e soggiorno, come prevedeva l’emendamento proposto da ANDI ed inserito nel testo uscito dalla discussione in Commissione.

Tra le altre novità introdotte anche la deducibilità, nella misura del 100% delle spese e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti, per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, “allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo”, spiegano dal Governo.

Confermata, anche, la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali (PON e POR) e il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Sempre in tema di maternità si potrà sospendere, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

  • fonte: http://www.odontoiatria33.it/cont/pubblica/attualita/contenuti/10614/disposizioni-materia-lavoro-autonomo-libera-governo.asp

MISSIONE PREVENZIONE

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